Non può essere accolta l’istanza di sospensione del processo (fino al 10 giugno 2019), formulata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 del decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) in caso di impugnazione, per vizi propri, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 11 dicembre 2018, n. 7099, depositata lo scorso 13 marzo.
Per i giudici di legittimità, infatti, tale cartella non ha la natura di atto impositivo, e pertanto la controversia non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata. Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 6 , attuato con il Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209 :
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