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Cartelle ex 36-bis escluse dalla definizione agevolata delle liti pendenti

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Non può essere accolta l’istanza di sospensione del processo (fino al 10 giugno 2019), formulata dal contribuente ai sensi dell’art. 6 del decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) in caso di impugnazione, per vizi propri, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973: lo ha stabilito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 11 dicembre 2018, n. 7099, depositata lo scorso 13 marzo.

Per i giudici di legittimità, infatti, tale cartella non ha la natura di atto impositivo, e pertanto la controversia non rientra tra quelle passibili di definizione agevolata. Si ricorda che ai sensi del richiamato art. 6 , attuato con il Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209 :

  1. è ammessa la definizione agevolata delle controversie tributarie:
    a. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
    b. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
    c. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
  2. sono escluse dalla definizione le controversie:
    a. relative ad atti privi di natura impositiva;
    b. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. le controversie definibili sono sospese solo a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l’ulteriore sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020;
  4. per le controversie definibili, sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019.

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