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Visto di conformità, abilitati gli iscritti all’Ordine, senza partita Iva ma dipendenti di società di servizi

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Con l’Informativa 19 luglio 2019, n. 70/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito ai nuovi controlli automatici predisposti dall’Agenzia delle Entrate sulla regolarità del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Al riguardo, le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITA’” contenute nei modelli dichiarativi 2019, precisano che il visto di conformità non si considera validamente rilasciato, tra l’altro, nelle seguenti ipotesi:

  1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
  2. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
  3. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Nel documento redatto dai commercialisti si conferma inoltre che il professionista iscritto all’Ordine (oppure all’Ordine dei consulenti del lavoro), sprovvisto di partita Iva ma dipendente di una società di servizi di cui all’art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999 può rilasciare il visto di conformità. In tal caso, il possesso dell’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – Entratel – deve sussistere in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora (in tal senso si segnala la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2017, n. 103/E).

Si ricorda infine che le società di cui al richiamato art. 2 del D.M. 18 febbraio 1999 sono le società di servizi le cui azioni o quote risultano possedute per più del 50 per cento del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, oppure, nella misura del 100 per cento, da società di servizi partecipate per più del 50 per cento dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni.

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