ZFU Sisma Centro Italia: 90 milioni di euro per imprese e lavoratori autonomi. Domande dal 20 maggio
A partire dalle ore 12.00 del 20 maggio e sino alle 12:00 del 16 giugno 2021 potranno essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni previste dall’art. 46 del D.L. n. 50/2017 a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici susseguiti dal 24 agosto 2016: a tal fine, con la Circolare 29 marzo 2021, n. 100050 , il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito indicazioni in merito a modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dall’art. 57, comma 6, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
Si ricorda che al riguardo che l’art. 57, comma 6, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto “Agosto”), ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.
Si ricorda inoltre quanto segue:
- l’art. 46 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone, in presenza di determinate condizioni:
a. l’esenzione da Irpef ed Ires del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca urbana del Centro Italia, fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100mila euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa in tale zona;
b. l’esenzione dall’Irap derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di 300mila euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; - per effetto dell’art. 9, comma 2, del D.M. 10 aprile 2013 (rubricato “esenzione dalle imposte sui redditi”), “ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione (…) non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze” realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del Tuir, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo Testo Unico;
- con la Risposta all’istanza di interpello 30 giugno 2020, n. 197 , l’Agenzia delle Entrate chiarì che ai fini della quantificazione del beneficio fiscale in commento, partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell’attività produttiva; ne sono invece esclusi i componenti di natura straordinaria.
L’agevolazione in commento consiste quindi in una esenzione del reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU. Il Legislatore, invero, ha limitato l’esenzione fiscale ai redditi derivanti dall’attività “ordinaria” svolta nella Zona Franca Urbana (in tal senso si richiama anche la Circolare 24 dicembre 2013, n. 39/E).