L’art. 46 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone, in presenza di determinate condizioni:
Per effetto dell’art. 9, comma 2, del D.M. 10 aprile 2013 (rubricato “esenzione dalle imposte sui redditi”), “ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione (…) non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze” realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Tuir, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo Testo Unico.
Sulla scorta delle indicazioni normative che precedono, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la Risposta a istanza di interpello 30 giugno 2020, n. 197 che ai fini della quantificazione del beneficio fiscale in commento, partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell’attività produttiva; ne sono invece esclusi i componenti di natura straordinaria. L’agevolazione in commento consiste quindi in una esenzione del reddito ordinario d’impresa, prodotto esclusivamente nel perimetro della relativa ZFU. Il Legislatore, invero, ha limitato l’esenzione fiscale ai redditi derivanti dall’attività “ordinaria” svolta nella Zona Franca Urbana (in tal senso si richiama anche la Circolare 24 dicembre 2013, n. 39/E). Di conseguenza, il credito d’imposta riconosciuto per le attività svolte nella ZFU non può essere utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, comma 2-ter , del Tuir in caso di conferimento.
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