Società di persone: maggioranza e consenso individuale nelle operazioni transfrontaliere
Con lo Studio n. 73-2026/I, il Consiglio nazionale del Notariato esamina le operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali alla luce del D.Lgs. n. 88/2025, correttivo del D.Lgs. n. 19/2023.
Un aspetto operativo riguarda la maggioranza con cui le società di persone possono approvare il progetto di fusione, trasformazione o scissione.
L’art. 1, comma 1, lett. f) e g), del D.Lgs. n. 19/2023 distingue:
- le operazioni transfrontaliere, che coinvolgono società regolate dalla legge italiana e di un altro Stato UE,
- da quelle internazionali, che coinvolgono società regolate dalla legge italiana e di uno Stato extra UE.
Per l’approvazione, l’art. 24, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 3, lett. f), del D.Lgs. n. 88/2025, prevede che le società diverse da quelle di capitali decidano:
- con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili;
- salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto, da verificare prima di applicare la regola legale.
La maggioranza si calcola quindi sui diritti agli utili, non sul numero dei soci.
Ad esempio, con tre soci aventi diritto rispettivamente al 60%, al 25% e al 15% degli utili, il consenso del primo è sufficiente a raggiungere la soglia prevista dalla norma.
L’esempio presuppone che i patti sociali non richiedano una diversa maggioranza e che non occorrano i consensi individuali indicati di seguito.
La disciplina dell’art. 24 riguarda la fusione e si applica anche alla trasformazione transfrontaliera, per il rinvio dell’art. 7, comma 1, e alla scissione transfrontaliera, per quello dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 19/2023.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, occorre anche il consenso di ciascun socio che, con l’operazione, assume maggiori obblighi economici verso altri soci o la società, oppure responsabilità illimitata verso i terzi.
Se queste conseguenze non si verificano, la disposizione non attribuisce al socio dissenziente un potere di veto.
La maggioranza resta dunque la regola; il consenso aggiuntivo tutela soltanto i soci interessati da queste specifiche conseguenze.
Per il professionista occorre quindi verificare le disposizioni dell’atto costitutivo, la partecipazione di ciascun socio agli utili e gli effetti del progetto sulle singole posizioni, per individuare la maggioranza richiesta e gli eventuali consensi individuali necessari.
L’approvazione del progetto non sostituisce gli altri controlli e adempimenti previsti dalla normativa per realizzare l’operazione.

