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Aiuti di Stato: RS401 con criterio selettivo anche in Redditi 2026

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Nel modello Redditi 2026, in scadenza il 2 novembre 2026 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il prospetto Aiuti di Stato non presenta modifiche sostanziali rispetto al modello Redditi 2025.

Nel rigo RS401 devono trovare indicazione:

  • gli aiuti di Stato e de minimis fiscali automatici, non subordinati a provvedimenti di concessione,
  • nonché quelli semiautomatici.

Per questi ultimi, l’importo dell’aiuto non è determinabile nel provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione, ma solo dopo la presentazione della dichiarazione fiscale.

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 115/2017, la compilazione consente all’Agenzia delle Entrate di iscrivere gli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito dall’art. 52 della Legge n. 234/2012, oppure nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti nei settori agricolo e della pesca e acquacoltura

Nei fatti, il prospetto riguarda gli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta 2025, anche se maturati ma non ancora fruiti. Non devono essere nuovamente indicati i residui di aiuti già riportati nelle precedenti dichiarazioni.

Detto ciò, dubbi potrebbero sorgere sulla tipologia di crediti da indicare: la loro esposizione nel quadro RU non comporta automaticamente la compilazione di RS401.

Ebbene, la tabella allegata alle istruzioni comprende, tra gli altri:

  • il credito ZES unica, ex art. 16 del D.L. n. 124/2023, con codice 86;
  • il credito ZES per agricoltura, pesca e acquacoltura, ex art. 16-bis dello stesso Decreto, con codice 89;
  • il credito ZLS, ex art. 13 del D.L. n. 60/2024, con codice 90;
  • il credito per investimenti pubblicitari, ex art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, con codice 56;
  • il credito sulle commissioni per pagamenti elettronici, ex art. 22 del D.L. n. 124/2019, con codice 58.

Restano invece esclusi i crediti per beni strumentali 4.0, ex art. 1, commi 1051 e seguenti, della Legge n. 178/2020, e quelli per ricerca, sviluppo e innovazione, ex art. 1, commi 198 e seguenti, della Legge n. 160/2019: sono misure generali che non costituiscono aiuti di Stato.

La stessa conclusione vale per il credito Transizione 5.0, ex art. 38 del D.L. n. 19/2024, come chiarito dalla FAQ MIMIT n. 8.2.

Sono esclusi anche gli aiuti contributivi e le agevolazioni IMU.

Per queste ultime, la FAQ dell’Agenzia del 17 novembre 2022 precisa che si tratta di aiuti non gestiti dall’Agenzia e che non transitano nei modelli di dichiarazione dei redditi.

A ogni modo, l’omessa compilazione può essere sanata presentando una dichiarazione integrativa e versando la sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta mediante il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

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