Adeguamento ISA: versamento IV rata in scadenza il 16 ottobre
I contribuenti ISA, minimi e forfetari che hanno usufruito della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89 devono versare entro il 16 ottobre 2026 le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. In particolare gli scenari possibili sono i seguenti
| Versamento 1ª rata | Rata in scadenza il 16.10.2026 | Maggiorazione interessi |
| Entro il 20.7.2026 | 4ª rata | 0,98% |
| Entro il 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,80%) | 3ª rata | 0,63% |
Il pagamento avviene esclusivamente in via telematica tramite modello F24:
- direttamente con i servizi “F24 web”/”F24 online” dell’Agenzia delle Entrate (canali Fisconline o Entratel),
- oppure, salvo F24 a saldo zero, tramite internet banking di banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati;
- in alternativa, si può ricorrere a intermediario abilitato.
Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo:
- 6494 “Isa integrazione IVA”;
- 1668 “interessi pagamento dilazionato imposte erariali”.
Si ricorda che i soggetti ISA effettivi, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017, hanno la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare la propria pagella fiscale o sfruttare i vantaggi del c.d. regime premiale. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
Ad esempio, nel caso in cui una s.r.l. con voto ISA pari a 1 decida di adeguarsi per raggiungere un “6” in pagella si avrà che:
- sotto il profilo contabile: i maggiori ricavi o compensi dichiarati per adeguarsi agli ISA non devono essere annotati nelle scritture contabili avendo rilevanza soltanto ai fini fiscale;
- per quanto attiene il profilo fiscale occorre invece:
- indicare nella dichiarazione dei redditi l’importo dei maggiori ricavi/compensi che intendi dichiarare per migliorare il punteggio: per i soggetti in contabilità ordinaria deve essere preso a riferimento il rigo RF12, colonna 2 denominato “Ricavi non annotati”. Per quanto riguarda gli effetti ai fini IVA dei maggiori componenti positivi, il contribuente dovrà compilare il rigo RQ80 dell’apposita Sezione XXI, denominata appunto “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”;
- calcolare e versare le maggiori imposte dovute (IRES, IRAP e IVA) sui ricavi “aggiuntivi”. Ai fini IVA, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
- gli importi dovuti senza sanzioni e interessi possono essere versati alle scadenze previste per saldo e acconto delle imposte sui redditi, anche in via rateale, ex art. 20 D.Lgs. n. 241/1997;
- non si deve procedere a modificare i registri contabili, i libri IVA o il bilancio d’esercizio per riflettere i maggiori ricavi: la rilevazione è solo “fiscale” e non “contabile”.

