Commercialisti e società di servizi: conta la quota di partecipazione agli utili
Con il P.O. n. 51 del 9 ottobre 2026, pubblicato il 12 ottobre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sulle modalità di determinazione del fatturato attribuibile al professionista ai fini della verifica della sussistenza di una situazione di incompatibilità, nel caso in cui l’attività sia svolta tramite una società di servizi costituita in forma di società di persone.
Nel dettaglio, il CNDCEC chiarisce che:
- ai fini della verifica della prevalenza dell’attività professionale rispetto all’attività d’impresa, il criterio di imputazione del fatturato della società di servizi al professionista deve essere individuato tenendo conto della partecipazione economica effettivamente riferibile a quest’ultimo, piuttosto che della mera misura della partecipazione al capitale sociale;
- la metodologia individuata nelle Note interpretative in materia di incompatibilità è, infatti, diretta a consentire una valutazione sostanziale della rilevanza economica dell’attività d’impresa rispetto all’attività professionale.
In estrema sintesi, ai fini della valutazione:
- occorre tenere conto della misura effettiva in cui i risultati economici dell’attività svolta dalla società sono riferibili al professionista,
- non rileva la sola percentuale di partecipazione al capitale (che potrebbe non coincidere con la partecipazione agli utili).
Tale conclusione risulta particolarmente evidente con riguardo alle società di persone, nelle quali la misura della partecipazione agli utili può essere convenzionalmente determinata dai patti sociali in misura diversa rispetto alla partecipazione al capitale.

