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Regime forfetario: la partecipazione in società di persone esclude il regime agevolato

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La partecipazione a una società in nome collettivo impedisce l’applicazione del regime forfetario anche quando l’attività della società è diversa da quella esercitata individualmente dal contribuente.

È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata con la sentenza n. 247/1/2026, relativa a un accertamento per il periodo d’imposta 2020.

Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 57, lett. d), della Legge n. 190/2014, che individua due distinte situazioni ostative all’applicazione del regime:

  • la partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR;
  • il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Nei fatti, la verifica della riconducibilità delle attività riguarda la seconda fattispecie.

Per il socio di una s.n.c., invece, l’esclusione opera per effetto della contemporanea partecipazione societaria, senza che occorra accertare un collegamento tra l’attività individuale e quella della società.

Detto ciò, la controversia riguardava un contribuente che aveva applicato il regime forfetario alla propria attività di consulenza informatica, pur essendo contemporaneamente socio di una s.n.c.

L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’utilizzo del regime agevolato, recuperando IRPEF e IVA.

Il contribuente sosteneva che la partecipazione non fosse ostativa, in quanto le attività esercitate individualmente e attraverso la società erano differenti.

La Corte ha respinto questa interpretazione.

La congiunzione “ovvero” separa le due ipotesi previste dalla disposizione: il requisito della riconducibilità delle attività attiene al controllo di s.r.l. o associazioni in partecipazione e non può essere esteso alla partecipazione in società di persone.

Ebbene, la distinzione trova riscontro anche nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, paragrafo 2.3.2.

Per le s.r.l., l’Amministrazione richiede la presenza congiunta del controllo, diretto o indiretto, e della riconducibilità dell’attività economica a quella esercitata individualmente. In assenza di una delle due condizioni, questa causa ostativa non opera.

Diversamente, per la partecipazione in una s.n.c. la circolare indica la necessità di rimuovere preventivamente l’impedimento: il contribuente che cede le quote entro la fine dell’anno precedente può applicare il regime dall’anno successivo, sia quando avvia una nuova attività sia quando prosegue quella già esercitata.

Così, ad esempio, chi intende applicare il forfetario dal 2027 e possiede una partecipazione in una s.n.c. deve cederla entro il 31 dicembre 2026, ferma restando la presenza degli ulteriori requisiti.

La diversità delle attività esercitate non consente, da sola, di superare l’esclusione.

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