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Redditi ENC: invio entro il 2 novembre

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Entro il prossimo 2 novembre gli enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono trasmettere il modello Redditi ENC 2026, relativo al 2025.

Il modello è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 27 febbraio 2026, n. 72156, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 322/1998 fissa il termine di presentazione nell’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per gli enti con esercizio solare, il 31 ottobre 2026 cade di sabato: la scadenza slitta quindi a lunedì 2 novembre.

Per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare occorre invece considerare la relativa data di chiusura. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026, la dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello Redditi ENC 2026 entro il 30 aprile 2027.

Restano ferme le disposizioni specifiche degli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Quanto ai soggetti interessati, il modello deve essere utilizzato, tra gli altri:

  • dagli enti pubblici e privati diversi dalle società e dai trust residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • dalle Onlus, escluse le società cooperative, comprese quelle sociali;
  • dalle società e dagli enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti, per i redditi prodotti in Italia da dichiarare.

La qualifica di ente non commerciale non comporta, dunque, un esonero generalizzato dall’adempimento.

In particolare, gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.

Viceversa, l’ente che non esercita attività commerciali e non possiede altri redditi da dichiarare non è tenuto alla presentazione del modello.

Nei fatti, anche un ente che svolge esclusivamente attività istituzionale deve verificare l’eventuale presenza di redditi imponibili, ad esempio derivanti da immobili.

Per l’attività commerciale non occasionale esercitata, l’art. 144, comma 2, del TUIR richiede la tenuta della contabilità separata.

Il reddito d’impresa viene determinato, di regola, nel quadro RF per gli enti in contabilità ordinaria oppure nel quadro RG per quelli in contabilità semplificata o che applicano i regimi forfetari previsti.

Tra le novità del modello si segnala l’IRES premiale prevista dall’art. 1, commi 436–444, della Legge n. 207/2024 e disciplinata dal D.M. 8 agosto 2025.

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, l’agevolazione consente, al ricorrere delle condizioni richieste, di applicare l’aliquota del 20% anziché quella del 24%.

Per gli enti non commerciali, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito derivante dall’eventuale attività commerciale esercitata.

Sono stati inoltre aggiornati il quadro CP, per recepire le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, e la sezione VII del quadro RQ, dedicata all’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

Infine, l’invio oltre il termine ordinario non determina immediatamente l’omissione della dichiarazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione presentata entro novanta giorni resta valida, ferma l’applicazione delle sanzioni. Oltre tale limite è considerata omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.

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