Dipendenti pubblici, imposta sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta n. 186/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista, per il periodo d’imposta 2026, sui compensi relativi al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.
L’agevolazione, introdotta dall’art. 1, comma 237, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Legge di Bilancio 2026, riguarda i compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, entro un limite massimo di 800 euro annui.
Il beneficio è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro ed è applicato direttamente dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.
Il limite di 50.000 euro va verificato sul 2026 – Uno dei principali chiarimenti riguarda il periodo d’imposta al quale riferire il limite reddituale.
L’Agenzia conferma che la soglia di 50.000 euro deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2026, e non all’anno precedente.
Nel calcolo devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso del 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
Rientrano inoltre nel limite anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, in quanto l’art. 49, comma 2, del TUIR li qualifica come redditi di lavoro dipendente.
Restano invece esclusi, ai fini dell’agevolazione, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’art. 50 del TUIR.
L’imposta sostitutiva si applica fino a 800 euro – L’Agenzia precisa inoltre che gli 800 euro rappresentano il limite massimo di imponibile sul quale può trovare applicazione l’imposta sostitutiva del 15%.
Pertanto, se nel 2026 il dipendente percepisce compensi accessori per un importo superiore a 800 euro, il superamento della soglia non determina la perdita integrale dell’agevolazione.
L’imposta sostitutiva continua ad applicarsi sui primi 800 euro, mentre la parte eccedente è assoggettata alle regole ordinarie di tassazione.
Ad esempio, in presenza di 1.200 euro di trattamento accessorio agevolabile, 800 euro potranno essere assoggettati all’imposta sostitutiva del 15%, mentre i restanti 400 euro saranno tassati ordinariamente.
Imposta sostitutiva e tassazione separata – Un ulteriore chiarimento riguarda il rapporto tra il nuovo regime agevolato e la tassazione separata prevista dall’art. 17 del TUIR.
Secondo l’Agenzia, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, il sostituto d’imposta deve applicare l’imposta sostitutiva del 15%, salvo che il lavoratore presenti una rinuncia espressa e scritta.
Soltanto in caso di rinuncia al regime sostitutivo, i trattamenti accessori potranno essere assoggettati a tassazione separata, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR.
La Risposta n. 186/2026 chiarisce quindi tre aspetti essenziali per i sostituti d’imposta delle pubbliche amministrazioni: la soglia reddituale di 50.000 euro deve essere verificata sul 2026, nel suo calcolo devono essere comprese anche le pensioni, mentre il limite di 800 euro rappresenta esclusivamente il tetto massimo sul quale applicare l’aliquota sostitutiva del 15%, senza precludere il beneficio in presenza di compensi accessori complessivamente superiori.


