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Successioni e donazioni: i testi unici richiedono correzioni

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Dal 1° gennaio 2027 la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni sarà distribuita tra più testi unici, con effetti anche sulla consultazione delle norme da parte dei professionisti.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990 confluiscono:

  • negli artt. 87–138 del D.Lgs. n. 123/2025, per la disciplina del tributo;
  • negli artt. 309–313 del D.Lgs. n. 141/2026, per l’accertamento;
  • negli artt. 47–50 del D.Lgs. n. 173/2024, per le sanzioni.

Detto ciò, il coordinamento delle disposizioni presenta alcune criticità, che richiedono attenzione prima dell’applicazione dei nuovi testi.

Si pensi allo svincolo delle somme depositate su conti intestati al defunto. L’art. 130, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2025 subordina il pagamento agli eredi alla prova della presentazione della dichiarazione di successione, salvo le alternative previste dalla norma.

Ebbene, l’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 173/2024, nel prevedere la sanzione dell’80% dell’imposta o della maggiore imposta relativa ai beni interessati dalla violazione, richiama i commi 1 e 3 dell’art. 130, senza menzionare il comma 2.

Ne deriva un difetto di coordinamento che, in assenza di correzioni, lascerebbe tale violazione priva della specifica sanzione, non potendosi estendere per analogia una disposizione sanzionatoria.

Un altro profilo riguarda il coacervo successorio, ossia il cumulo delle donazioni pregresse con quanto ricevuto per successione. Il D.Lgs. n. 139/2024 ne ha eliminato la disciplina, mentre resta il coacervo tra donazioni.

Tuttavia, l’art. 114, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2025 conserva, per la dichiarazione presentata dal legatario, il rinvio alle donazioni indicate nella lettera e) del comma 1, benché quest’ultima sia stata soppressa dall’art. 4, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 141/2026.

Si tratta dunque di un rinvio non coordinato, che non comporta la reintroduzione del coacervo successorio.

Per individuare i nuovi riferimenti normativi, il MEF, con il comunicato n. 111 del 19 ottobre 2026, ha presentato TrovaTU, che permette di:

  • risalire dalla disposizione vigente alla sua collocazione nei nuovi testi;
  • verificare modifiche e abrogazioni;
  • confrontare le due formulazioni.

L’applicazione agevola dunque l’aggiornamento dei richiami normativi. Il confronto resta però necessario anche sul piano sostanziale, per verificare che il riordino abbia conservato correttamente obblighi, divieti e relative sanzioni.

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