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Scorte di magazzino: la finalità finanziaria non determina l’esenzione Iva

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La monetizzazione delle scorte di magazzino mediante operazioni di destocking non beneficia automaticamente dell’esenzione IVA.

Occorre verificare la natura oggettiva delle operazioni e i beni o diritti interessati.

È quanto chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze nella risposta del 15 luglio 2026 all’interrogazione parlamentare n. 5-05627, presso la Commissione Finanze della Camera.

Il destocking consente alle imprese di reperire liquidità valorizzando il magazzino, anticipando i tempi ordinari di vendita delle merci e di incasso dei relativi crediti.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazioni, sulla quale è intervenuto l’art. 8 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, per agevolare l’accesso al credito anche attraverso la cartolarizzazione delle scorte.

In particolare, il legislatore ha modificato gli artt. 7 e 7.2 della Legge n. 130/1999, includendo espressamente i crediti futuri nelle operazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), ed estendendo ai beni mobili non registrati le cartolarizzazioni dei proventi disciplinate dalla successiva lett. b-bis).

È stata inoltre ampliata, nell’ambito del comma 2-octies dell’art. 7, la possibilità di destinare beni e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione.

Detto ciò, la finalità di finanziamento non è sufficiente per applicare l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972.

Ebbene, nella risposta ministeriale vengono distinte tre situazioni:

  • per le cessioni di beni mobili trova applicazione il regime IVA previsto per i beni trasferiti, di regola con assoggettamento a imposta;
  • per gli immobili occorre verificare il regime applicabile, distinguendo tra esenzione, imponibilità obbligatoria e imponibilità per opzione;
  • per i crediti o le attività finanziarie possono operare le specifiche esenzioni dell’art. 10, al ricorrere dei relativi presupposti.

Sul piano operativo, occorre quindi esaminare i rapporti instaurati con la società veicolo (SPV).

L’eventuale vendita delle merci alla SPV deve essere valutata come cessione di beni ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972, applicando il trattamento previsto per la tipologia di beni interessata. La finalità di ottenere liquidità non modifica, da sola, tale qualificazione.

Nel complesso, il trattamento IVA va individuato in relazione alle singole operazioni che compongono la struttura negoziale.

Prima di applicare l’esenzione finanziaria occorre dunque verificare cosa viene trasferito e a quale titolo: il collegamento con una cartolarizzazione non consente di estenderla indistintamente a tutti i rapporti.

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