L’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo in presenza di un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza”: in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8854/2019 . A tale conclusione è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 30 aprile 2019, n. 23357 , depositata lo scorso 19 settembre.
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