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Anche nel processo tributario i soci subentrano alla società estinta

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Dopo la riforma del diritto societario (attuata dal D.Lgs. n. 6/2003), qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  1. l’obbligazione della società non si estingue (altrimenti sarebbe sacrificato ingiustamente il diritto del creditore sociale) ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate” fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  2. i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi (in tal senso si segnalano le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 6070/2013 e 4060/2010 ). Presso la giurisprudenza di legittimità è stato anche affermato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 della legge fallimentare).

Di conseguenza:

  1. qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e seguenti del codice di procedura civile, con l’eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società (ai sensi dell’art. 110 c.p.c.);
  2. qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci;
  3. pertanto questi ultimi, successori della società, subentrano nella legittimazione processuale facente capo all’ente – la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, quindi a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. nn. 9418/2001, 20874/2004 e 23765/2008).

Analogamente si è espressa ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 maggio 2019, n. 23365 , depositata lo scorso 19 settembre.

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