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Aggiornati i software di compilazione e di controllo del modello Irap 2019: nella versione 1.0.2, diffusa ieri, in luogo dell’aliquota prevista nella tabella pubblicata nelle istruzioni del modello, è applicata l’aliquota del 3,90 per le seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, in caso di aliquota M1; Umbria, in caso di codice aliquota M2; Veneto, in caso di codice Aliquota M1. Relativamente ai termini di presentazione della dichiarazione Irap 2019, si consideri quanto segue: per persone fisiche, società semplici, snc e sas, nonché per società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’art. 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale); per i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Ad esempio, una società di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30 settembre 2019, mentre una società con periodo d’imposta 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, dovrà presentare la dichiarazione Irap 2019 in via telematica entro il 31 marzo 2020.

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Con l’ordinanza 30 maggio 2019, n. 22225, depositata lo scorso 5 settembre, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato la natura di accisa dell’imposta sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto di cui alla Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), cioè della cosiddetta “ecotassa”. A tal fine si richiamano le sentenze della Suprema Corte nn. 20666 e 20667 del 2008 e nn. 26860 e 26861 del 2009. Per i giudici di legittimità, infatti:

  1. la qualificazione della “ecotassa” come accisa deriva “dalla struttura del tributo, applicato in relazione ad emissioni particolari (anidride solforosa e ossidi di azoto), derivanti dalle sostanze impiegate nei grandi impianti di combustione, per le quali il diritto di accisa viene calcolato per numero di unità (nella specie per numero di tonnellate prodotte)”;
  2. anche se la “ecotassa” non è stata esplicitamente denominata accisa, “la sua configurazione si ricollega strettamente al consumo di combustibili nei grandi impianti, in quanto generatore di particolari emissioni inquinanti”. Di conseguenza, la sua natura è accessoria a quel consumo, oggetto in via principale dell’accisa ai sensi dell’art. 1 della Legge 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico sulle Accise);
  3. di conseguenza, il presupposto dell’imposta non può essere individuato nel mero utilizzo del bene “ambiente” per effetto dello svolgimento di un’attività inquinante, ma si configura come la situazione di vantaggio suscettibile di valutazione economica che il soggetto ritrae dall’opzione per la scelta inquinante: non viene in rilievo il consumo generico del bene ambientale, ma il consumo produttivo di danno ambientale;
  4. in presenza di emissioni inquinanti, il presupposto del tributo è costituito dal beneficio o dalla situazione di vantaggio suscettibile di valutazione economica che il soggetto ritrae dall’opzione per la scelta inquinante. Nell’ambito delle attività produttive, tale vantaggio può essere valutato in termini di maggiori utili d’impresa o minori costi.

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