Con l’ordinanza 20 giugno 2019, n. 5447, depositata lo scorso 31 luglio, la terza sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento alla disciplina dettata per gli aiuti de minimis. I giudici amministrativi, in particolare, chiedono quale debba essere la fase procedimentale (ammissione oppure erogazione) entro la quale l’impresa richiedente possa ancora utilmente intervenire al fine di garantire la sussistenza dei requisiti prescritti dalla norma.
La questione sottoposta all’esame della Corte comunitaria è la seguente: in caso di superamento della soglia complessiva massima (200mila euro, da riferire a tutti i contributi comunque ottenuti nell’ultimo triennio), il soggetto richiedente può optare per la riduzione del finanziamento oppure per la rinuncia a quelli pregressi entro il momento della ammissione al beneficio oppure entro quello (successivo) della effettiva erogazione del medesimo?
Si chiede inoltre se tali opzioni possano essere esercitate anche in assenza di esplicite previsioni in tal senso nella normativa interna oppure in quella stabilita dallo specifico bando per la attribuzione del contributo. Al riguardo si segnala quanto segue:
In materia si rinvia anche alle seguenti pronunce:
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