Ai fini Iva, in presenza dei requisiti prescritti ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, per effetto del richiamo all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 (contenuto nel successivo art. 26 ), il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui tale diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto stesso.
La nota di variazione, emessa entro detto termine:
È quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 14 febbraio 2020, n. 5 .
Nelle scorse settimane l’Agenzia aveva chiarito altresì che i termini per poter esercitare la detrazione dell’Iva (previa emissione della nota di variazione) decorrono dalla data del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione ha approvato il piano di riparto da cui risulta l’infruttuosità della procedura (Risposta 30 gennaio 2020, n. 17).
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