Aliquote accise ridotte per biocarburanti: le istruzioni delle Dogane
La circolare n. 31/D del 1° dicembre 2025 fornisce importanti chiarimenti sull’attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025 in materia di accisa su HVO e biodiesel, ridefinendo aliquote e modalità operative per la corretta attribuzione fiscale dei biocarburanti immessi in consumo. La ratio principale è il progressivo allineamento delle accise fra prodotti fossili e rinnovabili, incentivando quelli che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa UE.
Nuove aliquote e condizioni
In attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 43/2025, che dispone il progressivo avvicinamento annuale delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, con il D.M. 14 maggio 2025 si dispone che dal 15.5.2025:
- l’aliquota di accisa della benzina è stata ridotta da 728,40 € per mille litri a 713,40 € per mille litri;
- quella del gasolio usato carburante è stata aumentata da 617,40 € per mille litri a 632,40 € per mille litri
Restano però agevolati, con aliquota a 617,40 €/m3, l’HVO e il biodiesel che rispettano i requisiti UE sulla sostenibilità e risultano prodotti da materie prime “avanzate” o “double counting” ai sensi dell’Allegato IX della Direttiva 2018/2001. Tutti i biocarburanti che non rispondono a questi criteri saranno invece soggetti all’aliquota normale.
Norme operative e modalità di gestione
Le nuove regole impongono agli operatori una rigorosa tenuta della contabilità, distinguendo fra prodotti ad aliquota ridotta e normale, pur consentendo lo stoccaggio promiscuo nei depositi fiscali. Vengono introdotti quindi specifici codici CADD per la rendicontazione telematica, con obbligo per i depositari di separare contabilmente le due categorie di carburanti sia per l’HVO che per il biodiesel. I depositi commerciali possono mantenere una sola contabilità, salvo istanza specifica e separazione per forniture agevolate o tracciabilità richiesta.
Decorrenza e controlli
Le disposizioni operative entrano in vigore dal 1° gennaio 2026, imponendo agli operatori l’adeguamento immediato delle procedure e della trasmissione dei dati telematici alla nuova disciplina. L’Agenzia controllerà l’applicazione corretta delle istruzioni, supportando le necessità degli operatori per garantire il pieno rispetto delle nuove regole.