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Disallineamento temporale interessi attivi e passivi: niente abuso del diritto

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Non integra abuso del diritto l’operazione dalla quale scaturisce una situazione di disallineamento temporale nella rilevanza fiscale tra gli interessi passivi in capo alla società emittente le obbligazioni e gli interessi attivi in capo ai sottoscrittori. Tale disallineamento, come da regole contabili, è caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon.

Queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 299/2025.

Nel caso specifico l’operazione di finanziamento posta in essere tramite emissione di obbligazioni “one coupon” (ovvero obbligazioni che prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito) non reca alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

Di conseguenza, non si è reso necessario procedere all’esame degli ulteriori requisiti elencati dall’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 per individuare una condotta abusiva.

Il suddetto art. dispone che affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  • l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale indebito”.

Nel caso di specie l’intera operazione descritta ha come fine ultimo quello di finanziare “investimenti strategici” tali da offrire la “possibilità di espandere ulteriormente il proprio fatturato con rilevanti ricadute occupazionali dirette e sull’indotto”. L’obiettivo prefissato ed evidenziato in istanza è quello di assicurare una congrua immissione di risorse finanziarie per la copertura dell’importante piano finanziario tramite la “raccolta di liquidità da investire a lungo termine senza «salto d’imposta»“.

Con riferimento al caso in esame, il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti ed il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società costituisce un’operazione da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali.

Sulla base degli elementi contenuti nell’istanza e nella documentazione integrativa, per effetto dello sfasamento temporale tra le due componenti economiche si assiste al peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon, senza che sia ravvisabile alcun abuso del diritto.

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