Un emendamento al decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), all’esame della Camera, dispone che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all’attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.
Si ricorda che l’art. 84 del richiamato D.L. 34/2020 prevede tra l’altro:
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.
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