Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), nei 60 giorni successivi al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, che saranno valutate dall’Ufficio; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Al riguardo, con l’ordinanza 12 febbraio 2020, n. 12308, depositata lo scorso 23 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
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