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Applicabile anche all’Iva il divieto dell’accertamento “anticipato” (salvi i casi di urgenza)

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Ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), nei 60 giorni successivi al rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste, che saranno valutate dall’Ufficio; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Al riguardo, con l’ordinanza 12 febbraio 2020, n. 12308, depositata lo scorso 23 giugno, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:

  1. l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (in tal senso, Cass. 29 luglio 2013, n. 1818422 gennaio 2014, n. 12645 febbraio 2014, n. 2587, 24 giugno 2014, n. 14287, 7 settembre 2018, n. 21815, e 30 ottobre 2018, n. 27623);
  2. tale regola si applica anche ai tributi armonizzati e quindi anche all’Iva (Cass. 15 gennaio 2019, n. 701, e 11 settembre 2019, n. 22644);
  3. le ragioni di urgenza che consentono l’emissione dell’avviso di accertamento anche prima dei 60 giorni devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Cass. 9 novembre 2015, n. 22786), riguardando quindi il contribuente e il rapporto controverso (Cass. 5 febbraio 2014, n. 258730 aprile 2014, n. 9424, 24 giugno 2014, n. 14287, e 7 settembre 2018, n. 21815), e non possono consistere nella scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa (Cass. nn. 22786/2015, 5149/2016 e 8749/2018);
  4. il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza dev’essere provata dall’Ufficio (Cass. 29 luglio 2013, n. 18184, e 30 ottobre 2018, n. 27623).

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