Amministratori società: esenzione bollo su domicilio digitale
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina dell’imposta di bollo applicabile alla comunicazione del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di società al Registro delle imprese, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024) che ha modificato l’art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012.
Normativa di riferimento
Dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società sono tenuti a possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, da comunicare al Registro delle imprese. Questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, riguarda sia le società di persone sia quelle di capitali, comprese le reti di imprese in alcuni casi, ma esclude le società semplici (fatta eccezione per l’attività agricola), le società di mutuo soccorso, i consorzi e gli altri enti non costituiti in forma societaria. Anche i liquidatori, se presenti, sono soggetti all’obbligo.
| Oggetto | Riferimento normativo | A chi si applica |
| Obbligo di PEC personale per amministratori | Art. 1, comma 860, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – modifica art. 5, comma 1, D.L. n. 179/2012 | Amministratori di società di persone e di capitali, liquidatori (se presenti), escluse alcune società |
| Estensione del domicilio digitale | Art. 5, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) | Imprese individuali e, dal 2025, anche amministratori di società |
Il quesito
L’istante, gestore di pratiche al Registro Imprese:
- chiedeva se tale comunicazione fosse soggetta a bollo ex D.P.R. n. 642/1972 (art. 1, comma 1-ter, Tariffa: da 17,50 a 65 euro a seconda della forma societaria) o esente come per le PEC d’impresa (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008);
- prospettava l’inesistenza dell’esenzione, limitata testualmente alle imprese, sebbene il Ministero delle Imprese (nota 12.03.2025, prot. 0043836) ne propone un’estensione interpretativa.
I chiarimenti delle Entrate
La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese, effettuata a seguito della presentazione di un’istanza, in linea di principio, rientra nel perimetro di applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi del predetto art. 1 della Tariffa.
Tuttavia, con riferimento alla comunicazione del domicilio digitale da parte delle imprese costituite in forma societaria rileva la disposizione di cui al richiamato art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 che prevede una specifica esenzione ai fini dell’imposta di bollo.
L’Agenzia condivide quindi la tesi dell’esenzione da bollo anche per la comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società in quanto: “tenuto conto del contesto normativo di settore, una diversa soluzione determinerebbe:
- l’esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo dell’iscrizione e delle variazioni del domicilio digitale (indirizzo PEC) dell’impresa (cfr. risoluzione 5 luglio 2013, n. 45/E ndr),
- ma non per le medesime comunicazioni relative al domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori delle società,
nonostante queste ultime rispondano alle medesime finalità di ufficialità, tracciamento e sicurezza della comunicazione tra le imprese e la P.A.



