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Capital tax svizzera e regime CFC: esclusa la detraibilità dall’imposta italiana ex artt. 165 e 167 TUIR

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La risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 70  esclude la possibilità di detrarre la Capital Tax svizzera dall’imposta CFC italiana: si tratta di un’imposta patrimoniale, non qualificabile né come imposta sul reddito ai fini convenzionali né come “altro tributo estero sul reddito” ex articolo 165 TUIR.

Il caso Beta e il quesito – Una holding svizzera (Beta), controllata da Alfa e residente nel Cantone di Zurigo, è da anni soggetta al regime CFC in Italia ex articolo 167 TUIR, con imputazione per trasparenza del proprio reddito alla capogruppo italiana. Nel Cantone di Zurigo la società è tenuta a versare la Capital Tax, calcolata sul capitale imponibile (capitale sociale, riserve legali e libere, riserve latenti tassate, eventuale capitale proprio presunto), ridotto per la quota di attivi “qualificati” come partecipazioni e finanziamenti infragruppo.

Alfa chiede se la Capital Tax, una volta definitiva, possa essere detratta dall’imposta CFC italiana, facendo leva sull’articolo 167, comma 9, TUIR che rinvia all’articolo 165 TUIR per il credito d’imposta e sull’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 147/2015, che amplia la detraibilità anche ad “altre imposte o altri tributi esteri sul reddito”.

Il perimetro del credito d’imposta – L’Agenzia ricorda che il credito ex articolo 165 TUIR opera solo per “imposte estere sul reddito o, quanto meno, tributi con natura similare”, secondo quanto chiarito dalla circolare 9/E del 2015 e in coerenza con il principio di inclusione: il reddito estero deve concorrere al reddito complessivo italiano. L’ambito è quindi limitato a:

  • imposte estere sul reddito comprese nell’oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni;
  • altri tributi esteri non convenzionali che, per struttura e presupposto, presentino le caratteristiche di un’imposta sul reddito.

L’articolo 15, comma 2, D.Lgs. 147/2015 conferma questa impostazione: amplia il novero dei tributi accreditabili, ma sempre restando nell’alveo delle imposte sul reddito, non di quelle patrimoniali.

Natura patrimoniale della Capital Tax – La Convenzione Italia–Svizzera, all’articolo 2, distingue tra imposte sul reddito e imposte sul patrimonio, includendo, per la Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali sul patrimonio (capitale, riserve, altri elementi patrimoniali).

La Capital Tax zurighese colpisce il patrimonio netto risultante dal bilancio (capitale sociale, riserve, riserve latenti tassate, capitale presunto da sottocapitalizzazione) e rientra espressamente tra le imposte sul patrimonio ai sensi della lettera b), punto 2, dell’articolo 2 della Convenzione.

Il fatto che nella base imponibile compaiano riserve di utili e che la determinazione delle riserve latenti tenga conto di aggiustamenti fiscali analoghi a quelli dell’imposta sul reddito non altera la natura del tributo: il presupposto impositivo resta il possesso di un patrimonio, non la produzione di reddito.

Perché non è detraibile dall’imposta CFC – Alla luce di tali elementi, l’Agenzia conclude che:

  • la Capital Tax non rientra tra le imposte sul reddito indicate dalla Convenzione Italia–Svizzera;
  • non può essere qualificata come “altra imposta o altro tributo estero sul reddito”, neppure ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 147/2015;
  • manca dunque il requisito oggettivo per lo scomputo dall’imposta italiana, anche nell’ambito del regime CFC.

La stessa Convenzione, nel Protocollo aggiuntivo, prevede per il futuro un possibile meccanismo di coordinamento fra imposte patrimoniali (deduzione dell’imposta patrimoniale svizzera da un’eventuale imposta patrimoniale italiana), confermando che il credito incrociato è concepito tra tributi omogenei (reddito–reddito, patrimonio–patrimonio).

Implicazioni operative per i gruppi con CFC svizzere – Per i gruppi italiani con CFC in Svizzera, la Capital Tax rimane un costo fiscale non creditabile in Italia, sia nel quadro ordinario dell’articolo 165 TUIR sia nel contesto specifico dell’articolo 167, comma 9, TUIR.

In sede di pianificazione e di test di convenienza del regime CFC, occorre quindi considerare la Capital Tax come onere definitivo sul patrimonio della controllata estera, distinto dalle imposte sul reddito svizzere che, se soddisfano le condizioni, restano invece potenzialmente accreditabili.

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