Dev’essere considerata imprenditoriale l’attività – effettuata da un privato – di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, cui consegua la cessione delle singole unità immobiliari: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 24 ottobre 2019, n. 426. Nella situazione descritta, infatti, l’intervento posto in essere sul complesso immobiliare risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, ma alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, avvalendosi di un’organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un’attività protrattasi nel tempo. Di conseguenza – sostiene l’Agenzia – il reddito derivante dalla vendita di tali unità immobiliari dev’essere considerato reddito d’impresa, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir.
Nel richiamato documento di prassi viene inoltre sottolineato che ai fini del reddito d’impresa:
Per l’Agenzia, infatti, un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un’unica operazione economica, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all’abitazione (in tal senso si richiamano le sentenze della Suprema Corte 20 gennaio 1973, n. 267, 31 maggio 1986, n. 3690 e 29 agosto 1997, n. 8193).
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