Il decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno contiene una norma che dispone l’aumento della misura del prelievo erariale unico applicabile agli apparecchi da intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) (c.d. “AWP”) e lettera b) (“VLT”), del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773). Al riguardo si precisa quanto segue:
Sulla base di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di prelievo erariale unico dovuto sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui al richiamato art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cosiddetto “maggior Preu”) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà (in tal senso si segnalano le sentenze 25 maggio 2018, n. 13116 e 6 giugno 2018, n. 14563).
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