L’art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – entrato in vigore il 4 luglio 2017 – ha modificato la disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 2 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, in merito alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari effettivi.
La norma prevede che l’unità speciale costituita ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (ora Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza), possono richiedere – previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante generale della Guardia di Finanza o autorità dallo stesso delegata:
Ora, con un provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di Finanza del 21 luglio 2020, sono stati stabiliti le modalità e i termini relativi a tali richieste, al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
Si prevede tra l’altro che le risposte debbano essere fornite entro 15 o 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a seconda della singola fattispecie, tali termini possono peraltro essere prorogati in presenza di giustificati motivi.
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