Antiriciclaggio, stabiliti termini e modalità di richiesta di informazioni da parte di Agenzia Entrate e GdF
L’art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – entrato in vigore il 4 luglio 2017 – ha modificato la disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all’art. 2 del D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, in merito alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari effettivi.
La norma prevede che l’unità speciale costituita ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 (ora Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali presso la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza), possono richiedere – previa autorizzazione del Capo Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate o del Comandante generale della Guardia di Finanza o autorità dallo stesso delegata:
- agli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all’art. 3, comma 3. lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all’art. 3, comma 5, lettera i), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di fornire evidenza, entro determinati limiti di carattere oggettivo, delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- ai soggetti di cui all’art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevata.
Ora, con un provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante generale della Guardia di Finanza del 21 luglio 2020, sono stati stabiliti le modalità e i termini relativi a tali richieste, al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.
Si prevede tra l’altro che le risposte debbano essere fornite entro 15 o 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a seconda della singola fattispecie, tali termini possono peraltro essere prorogati in presenza di giustificati motivi.