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Artigiani e commercianti, entro lunedì 18 novembre i contributi annuali

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Per artigiani e commercianti scade lunedì 18 novembre (in quanto la scadenza originaria, 16 novembre, cade di sabato) il termine per il versamento della rata dei contributi annuali dovuti sul minimale del reddito, con riferimento al periodo contributivo terzo trimestre. In particolare:

  1. sono tenuti all’adempimento in esame gli artigiani e i commercianti iscritti alla Gestione IVS;
  2. il versamento dev’essere effettuato – esclusivamente in via telematica – con il modello F24.

Si ricorda che l’art. 24, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo introdotto dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 2014 , ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Pertanto, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto. Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le Circolari 17 marzo 1998, n. 63 e del 15 febbraio 1999, n. 33 .

In merito, all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella Circolare 29 luglio 1998, n. 175 , nonché nel Messaggio 5 dicembre 2012, n. 20028.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

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