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Associazioni e società sportive dilettantistiche, chiarimenti sui regimi fiscali agevolati

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 18/E  del 1° agosto 2018, fornisce chiarimenti su alcune questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche non lucrative di cui all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – riguardanti le disposizioni agevolative contenute nella legge n. 398/1991 e nel D.P.R. n. 917/1986, nonchè sugli effetti della riforma del Terzo Settore.

Precisa, tra l’altro, il documento di prassi che per effetto del Codice del Terzo Settore (approvato con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), il regime previsto – su base opzionale – per le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche dalla Legge 398/1991:

  1. non potrà più trovare applicazione per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di enti del Terzo Settore, iscrivendosi nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
  2. non potrà più trovare applicazione, a prescindere dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale, per le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco nonché per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro;
  3. continuerà ad essere applicato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore.

Si tenga comunque presente che le suesposte modifiche si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea (e comunque non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore); si presume quindi dal 1° gennaio 2019, per gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Per quanto attiene invece agli effetti prodotti dal D.Lgs. n. 117/2017 sul regime fiscale agevolato ex art. 148 del Tuir, la circolare in commento ha precisato che soltanto le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che non assumeranno la qualifica di enti del Terzo Settore potranno continuare ad avvalersi della “decommercializzazione” di cui al terzo comma della norma citata.

Tale disposizione, infatti, continuerà a trovare applicazione nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro anche successivamente alla data di entrata in vigore effettiva delle nuove disposizioni.

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