L’acconto dell’imposta sulle assicurazioni aumenta nelle seguenti misure: 85 per cento per il 2019; 90 per cento per il 2020; 100 per cento a decorrere dal 2021: lo prevede l’art. 1, comma 1066, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le imprese di assicurazione sono tenute a versare l’acconto entro il 16 novembre (termine così fissato dall’art. 1, comma 991, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Bilancio 2018).
Con la Risoluzione 12 giugno 2012, n. 59/E, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito i codici tributo utilizzabili per il versamento – con il modello F24 Accise – degli interessi dovuti per il ritardato o l’omesso versamento dell’imposta sulle assicurazioni e del contributo sui premi di assicurazione per RCA.
Si tratta in particolare dei seguenti codici:
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