Blocco dei pagamenti P.A.: le indicazioni del CNDCEC
Con l’Informativa n. 99 del 21 luglio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina della verifica della regolarità fiscale nei pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni in favore degli esercenti arti e professioni, alla luce delle modifiche apportate all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
L’intervento del Consiglio Nazionale si è reso necessario a seguito dei numerosi quesiti pervenuti dagli Ordini territoriali sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e successivamente corrette dal D.L. n. 38/2026.
L’art. 1, comma 725, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha inserito il comma 1-ter nell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con efficacia dal 15 giugno 2026.
La disposizione riguarda i compensi professionali di cui all’art. 54 del TUIR corrisposti dalle Pubbliche amministrazioni agli esercenti arti e professioni, compresi quelli spettanti ai professionisti che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Nella formulazione originaria, la norma prevedeva che la verifica dell’eventuale inadempienza fiscale dovesse essere effettuata per qualsiasi importo del pagamento, eliminando di fatto la soglia minima prevista dalla disciplina ordinaria.
Ciò avrebbe comportato l’obbligo, per le Pubbliche amministrazioni, di effettuare la verifica anche in presenza di compensi di importo molto contenuto e di debiti iscritti a ruolo inferiori a 5.000 euro.
La disciplina è stata tuttavia modificata pochi mesi dopo.
L’art. 2-ter del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha infatti limitato l’operatività del nuovo comma 1-ter, stabilendo che il blocco del pagamento opera soltanto quando il professionista risulti titolare di debiti iscritti a ruolo di importo almeno pari a 5.000 euro.
In presenza di tale requisito, la Pubblica amministrazione non sospende il pagamento ma procede direttamente a trattenere la quota corrispondente al debito accertato e a riversarla all’Agente della riscossione.
L’eventuale parte residua del compenso viene invece regolarmente corrisposta al professionista.
Alla luce delle modifiche normative, il sistema si articola come segue:
- la Pubblica amministrazione effettua la verifica mediante il servizio “Verifica Inadempimenti” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il controllo riguarda i compensi professionali disciplinati dall’art. 54 del TUIR;
- il blocco opera esclusivamente se il debito iscritto a ruolo è almeno pari a 5.000 euro;
- la quota corrispondente al debito viene trattenuta e versata direttamente all’Agente della riscossione;
- l’eventuale eccedenza viene liquidata al professionista.
Come evidenziato dal CNDCEC, il portale “Verifica Inadempimenti” è stato adeguato dal 15 giugno 2026 per gestire la nuova procedura prevista dal comma 1-ter dell’art. 48-bis.
Uno degli aspetti maggiormente evidenziati dall’Informativa riguarda il diverso funzionamento del nuovo meccanismo rispetto alla disciplina previgente. Non è infatti prevista una sospensione del pagamento in favore del professionista.
La Pubblica amministrazione procede direttamente allo scomputo della parte del compenso corrispondente al debito fiscale accertato, versando tale importo all’Agente della riscossione e liquidando al professionista soltanto l’eventuale differenza.
Secondo quanto riportato dal Consiglio Nazionale, il sistema informatico dovrebbe rilasciare, entro cinque giorni dalla consultazione, la liberatoria oppure le indicazioni necessarie per procedere allo scomputo.
L’Informativa affronta anche le conseguenze sotto il profilo contabile.
Con riferimento alle registrazioni contabili, nulla cambia per la registrazione della fattura del professionista. Diversamente, qualora venga accertato un inadempimento nella corretta imputazione dei pagamenti, si dovrà procedere alla sistemazione contabile mediante l’utilizzo delle partite di giro.



