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Bonus edilizi, addio sconto in fattura e cessione del credito: la mappa delle novità

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Nella giornata del 26 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Di seguito si propone la mappa sintetica delle principali novità del decreto tra cui spicca, per altro, l’eliminazione definitiva di ogni previsione di sconto in fattura e cessione del credito per bonus edilizi e Superbonus.

LA MAPPA DELLE NOVITÀ
Opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito Eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o di cessione del credito.
Comunicazione delle opzioni Al fine di acquisire, alla scadenza del termine previsto per l’invio del modello di Comunicazione delle opzioni esercitate nel 2023 (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate:

  • si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis,
  • che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
Comunicazione preventiva Si prevede l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili, al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto. Stando al comunicato stampa diffuso il 26 marzo 2024, è previsto un corredo sanzionatorio:

  • l’omessa trasmissione delle informazioni richieste, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro,
  • per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Utilizzo prioritario ruoli impagati Con l’intento di evitare l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi da parte di soggetti con debiti verso l’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità di tali crediti d’imposta ove risultino:

  • iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, per importi complessivamente superiori a 10.000 euro;
  • scaduti i termini di pagamento,
  • e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione/piani di dilazione (art. 19, D.P.R. n. 602/1973) per i quali non sia intervenuta decadenza.
ACE In ottica di contrasto all’utilizzo fraudolento dell’agevolazione il D.L.:

  • riduce a una la possibilità di cessione;
  • estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
  • amplia i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

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