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Bonus psicologo, dettate le istruzioni per la domanda e il rimborso del contributo

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Con la Circolare 19 luglio 2022, n. 83 , l’Inps ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, di cui all’art. 1-quater, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (cd. Bonus psicologo 2022).

Le disposizioni attuative sono state emanate con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022 .

Al riguardo si ricorda che:

  • possono accedere alla prestazione tutte “le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico”;
  • il beneficio verrà erogato sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e modulato in base all’ISEE del richiedente.

La domanda per accedere al beneficio potrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura della procedura per la presentazione della domanda.

Si rammenta inoltre che:

  • ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro;
  • nel caso di ISEE contenente difformità e/o omissioni, il richiedente sarà informato della necessità di presentare una nuova DSU finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire la presentazione della domanda di accesso al beneficio;
  • ad ogni beneficiario verrà comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia;
  • il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

Circolare_numero_83_del_19-07-2022

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