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Carburanti, la proroga della fattura elettronica entra nel “Decreto Dignità”

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Le disposizioni riguardanti la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione ed il ripristino della scheda carburante fino alla fine dell’anno, contenute nel D.L. 28 giugno 2018, n. 79, confluiscono nel D.L. 12 luglio 2018, n. 87 (Decreto Dignità) per effetto di un emendamento approvato dalle commissioni riunite Lavoro e Finanze della Camera.

Con il trasferimento della materia nel D.L. n. 87/2018  si allungano i tempi per la conversione in legge delle predette disposizioni all’11 settembre 2018, termine ultimo per la conversione del decreto.

Il disegno di legge A.S. 542, di conversione del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, approvato dal Senato il 18 luglio scorso, rischiava infatti di non essere convertito dalla Camera entro il termine previsto del 27 agosto.

Nessuna novità riguardo al contenuto delle norme che dispongono:

  • il rinvio di sei mesi (e quindi al 1° gennaio 2019) dell’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), della fatturazione elettronica per le cessioni di carburante ai soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, uniformandolo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati;
  • il ripristino fino al 31 dicembre 2018 della possibilità di utilizzare la scheda carburante per documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva.

Rimane comunque l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’Iva e deducibilità dei costi, di pagare gli acquisti di carburante mediante strumenti tracciabili diversi dal contante, come previsto dal Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203.

Nessuna proroga, invece, è stata prevista per quanto attiene agli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in vigore dallo scorso 1° luglio.

Stesse considerazioni anche per l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, effettuate dai soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione – anch’esso in vigore dal 1° luglio 2018 – le cui regole tecniche sono state dettate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701 .

Si ricorda in proposito che con la Nota 5 luglio 2018, n. 73285, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha impartito le istruzioni operative per ottemperare ai nuovi obblighi di trasmissione dei corrispettivi e precisato che la prima trasmissione delle informazioni deve avvenire entro il 31 agosto 2018.

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