Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza (sia di merito, sia di legittimità), le cartelle esattoriali recanti intimazione di pagamento di crediti tributari, aventi titolo in avvisi di accertamento o di liquidazione notificati, possono essere contestate innanzi le Commissioni tributarie (ed essere da queste invalidate) soltanto per vizi propri e non anche per vizi suscettibili di determinare l’annullamento degli atti presupposti.
Al riguardo, si ritiene che:
Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 9 maggio 2019, n. 15452, depositata lo scorso 7 giugno.
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