Con la risposta all’istanza di interpello 12 giugno 2019, n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una cooperativa che tra i servizi resi ai propri soci prevede anche il rifornimento di carburante convenzionato presso distributori stradali, cui si aggiunge la fornitura di carburante a mezzo prelievo da parte del socio presso l’impianto di distribuzione della cooperativa stessa, situato presso la sede sociale.
In tale situazione, è stato precisato che qualora la cooperativa tracci con una delle modalità individuate nel Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203 tutti gli acquisti di carburanti e tracci i successivi acquisti di carburante da parte dei soci presso l’impianto della stessa, il socio possa comunque detrarre l’Iva relativa a tali acquisti ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 e dedurre le spese in base all’art. 164, comma 1-bis, del Tuir.
Quanto alle modalità che garantiscono detta tracciabilità, l’Agenzia cita ad esempio:
Al riguardo, si ricorda che ai sensi del richiamato Provvedimento n. 73203/2018, ai fini della detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
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