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Detraibile e deducibile l’acquisto di carburante da parte del socio della cooperativa

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Con la risposta all’istanza di interpello 12 giugno 2019, n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una cooperativa che tra i servizi resi ai propri soci prevede anche il rifornimento di carburante convenzionato presso distributori stradali, cui si aggiunge la fornitura di carburante a mezzo prelievo da parte del socio presso l’impianto di distribuzione della cooperativa stessa, situato presso la sede sociale.

In tale situazione, è stato precisato che qualora la cooperativa tracci con una delle modalità individuate nel Provvedimento direttoriale 4 aprile 2018, n. 73203 tutti gli acquisti di carburanti e tracci i successivi acquisti di carburante da parte dei soci presso l’impianto della stessa, il socio possa comunque detrarre l’Iva relativa a tali acquisti ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 e dedurre le spese in base all’art. 164, comma 1-bis, del Tuir.

Quanto alle modalità che garantiscono detta tracciabilità, l’Agenzia cita ad esempio:

  1. la registrazione su un circuito digitale interno alla società – mediante “card identificativa” o altro strumento elettronico appositamente individuato rilasciato ai soci – di ogni transazione avvenuta tra i soci e la cooperativa, con la conseguente indicazione degli importi di ogni rifornimento;
  2. l’indicazione dell’ammontare delle transazioni sul carburante addebitate nel mese nella causale dell’accredito bancario eseguito dalla cooperativa al socio dopo le compensazioni finanziarie effettuate dalla società.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del richiamato Provvedimento n. 73203/2018, ai fini della detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144;
  2. quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5 (tra cui, ad esempio, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate oppure altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrent)e.

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