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Cartelle escluse dalla definizione delle liti pendenti anche se si tratta del “primo atto” della pretesa tributaria

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Le controversie tributarie concernenti cartelle di pagamento sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti pendenti, di cui all’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Tale possibilità è preclusa anche al cessionario d’azienda cui siano state notificate – in applicazione del principio di solidarietà di cui all’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – cartelle di pagamento intestate al cedente per debiti di quest’ultimo, e anche nel caso in cui per il medesimo cessionario dette cartelle costituiscano i “primi atti” con i quali la pretesa tributaria viene avanzata nei suoi confronti: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 2 agosto 2019, n. 329  .

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. sono ammesse alla definizione le controversie tributarie:
    a. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
    b. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
    c. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
  2. sono invece escluse dalla definizione le controversie:
    a. relative ad atti privi di natura impositiva;
    b. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (Circolare Agenzia delle Entrate 1° aprile 2019, n. 6/E);
  3. la definizione agevolata in esame era accessibile anche agli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), i quali entro il 31 marzo 2019 potevano stabilire l’applicazione delle disposizioni in commento alle controversie in cui essi sono parti;
  4. con il Provvedimento direttoriale 18 febbraio 2019, n. 39209 era stato approvato – con le relative istruzioni – il modello di domanda.

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