Con l’ordinanza n. 2/2020, depositata il 3 gennaio , la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), e dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), sollevate con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97, 111 e 11 della Costituzione.
I giudici delle leggi, richiamando precedenti pronunce (n. 175/2018 e n. 104/2019) hanno confermato la legittimità della notifica diretta delle cartelle di pagamento attraverso il servizio postale (e quindi con raccomandata con ricevuta di ritorno).
Si ricorda che anche secondo l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità, il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario (Cass. n. 17445/2017, n. 17598/2010 , n. 911/2012, n. 14146/2014, n. 19771/2013 e n. 16949/2014).
Per la Cassazione, inoltre:
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