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Cassazione severa sui requisiti del vizio di “omessa pronuncia”

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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ad integrare gli estremi del vizio di “omessa pronuncia” non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Pertanto non ricorre detto vizio nel caso in cui la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (in questo senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione 13 ottobre 2017, n. 24155).

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 febbraio 2019, n. 6862, depositata lo scorso 8 marzo.

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