Ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. 633/72, per le cessioni di beni di importo superiore, al lordo di Iva, a 154,94 euro, da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, in presenza di determinati requisiti il venditore è sempre tenuto a rimborsare l’Iva al viaggiatore. Di conseguenza, occorre negare la legittimità di qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, sia volto ad escludere e/o a limitare tale diritto al rimborso, oppure a garantire allo stesso venditore un vantaggio indebito, anche a fini della detraibilità dell’imposta, per la quale valgono le regole generali fissate dall’ordinamento: è il Principio di diritto 16 luglio 2020, n. 8, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro riepilogato i presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità della norma in commento. In particolare:
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