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L’adesione alla definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato

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In caso di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, qualora il presupposto per la rinuncia e quindi la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 14869, depositata lo scorso 13 luglio (in tal senso si richiama anche Cass. nn. 14782/18 e 33518/19).

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il richiamato art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, prevede che, in caso di impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte proponente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
  2. con la sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315, le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è condizionata per legge a “due presupposti”:
    1. il primo – di natura processuale – è costituito dall’avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione;
    2. il secondo – di natura sostanziale – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento della iscrizione della causa al ruolo;
  3. l’attestazione del giudice dell’impugnazione ai sensi del richiamato art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, del Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo;
  4. per i giudici di legittimità, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata.

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