In caso di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente, a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, qualora il presupposto per la rinuncia e quindi la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 30 gennaio 2020, n. 14869, depositata lo scorso 13 luglio (in tal senso si richiama anche Cass. nn. 14782/18 e 33518/19).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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