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Cinque per mille, entro il 21 maggio la correzione degli errori

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Scadrà il prossimo 21 maggio il termine entro il quale sarà possibile procedere alla correzione di errori di iscrizione nell’elenco dei soggetti destinatari del cinque per mille, attraverso un’apposita comunicazione alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.

Sono interessati all’adempimento gli enti di volontariato, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (di cui all’art. 1, comma 1 , lettere a)-e), del D.P.C.M. 23 aprile 2010) che intendono partecipare al riparto.

Le finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef sono:

1. sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, istituito dall’art. 4, comma 1 , lettera m), della Legge n. 106/2016):

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali;
  • cooperative sociali;
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • fondazioni;

2. ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

3. finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

4. finanziamento della ricerca sanitaria;

5. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

6. sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

7. finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).

Si ricorda infine che non sono invece tenuti a trasmettere nuovamente la domanda di iscrizione all’elenco gli enti regolarmente iscritti nel 2018, nonché quelli già presenti nel primo elenco permanente pubblicato lo scorso anno e comprensivo degli iscritti 2017.

Resta invece l’obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva solo nel caso in cui il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata (per il 2017 e/o per il 2018).

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