Tributi locali, il Comune può modificare i valori delle aree fabbricabili attribuiti in precedenza
In materia di Ici, l’adozione della delibera prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre n. 446, con la quale il Comune determina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, se da un lato delimita il potere di accertamento dell’ente territoriale qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello così predeterminato, dall’altro non impedisce allo stesso, qualora venga a conoscenza o in possesso di atti pubblici o privati dai quali risultano elementi sufficientemente specifici in grado di contraddire quelli, di segno diverso, ricavati in via presuntiva dai valori delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, di rideterminare l’imposta dovuta (in tal senso si segnala la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4605/2018 ).
Infatti, le delibere in questione non hanno natura imperativa, benché integrino una fonte di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza ed utilizzabili dal giudice quali indici di valutazione anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. nn. 3757/2014 e 15555/2010 ). In particolare, esse svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei “redditometri” o “coefficienti di reddito e di ricavi” previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass. nn. 15312/2018 e 11171/2010 ).
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 25 gennaio 2019, n. 11644 , depositata lo scorso 3 maggio.