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CNDCEC: professione compatibile con la docenza

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Con due differenti pronto ordini, PO n. 27 e P.O. n. 29 del 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, CNDCEC, si è soffermato rispettivamente sulle seguenti casistiche:

  • P.O. n. 27/2025 – Applicabilità dell’art. 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale;
  • P.O. 29/2025 – Incompatibilità – Trasferimento nella sezione speciale di professionista iscritto nella sezione A dell’Albo, in servizio come docente di ruolo a tempo indeterminato presso un istituto scolastico statale.
Applicabilità dell’art. 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Pur non risultando esservi in ambito giurisprudenziale casi di sospensione del procedimento disciplinare diversi dalla concomitante pendenza di un procedimento penale a carico del soggetto incolpato, tuttavia, attraverso una interpretazione letterale della norma del Regolamento, il CNDCEC ritiene che, poiché il TAR è un organo di giurisdizione amministrativa che giudica sui ricorsi avverso atti amministrativi, il Consiglio di Disciplina possa decidere di sospendere il procedimento disciplinare, una volta deliberata la sua apertura, per “i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria”, purché tali fatti, oggetto del procedimento giurisdizionale innanzi al TAR, siano effettivamente i medesimi del procedimento disciplinare, tali da determinare l’opportunità di sospendere quest’ultimo.
Incompatibilità – Trasferimento nella sezione speciale di professionista iscritto nella sezione A dell’Albo, in servizio come docente di ruolo a tempo indeterminato presso un istituto scolastico statale Un iscritto può svolgere attività professionale contestualmente allo svolgimento di attività di docenza presso un istituto scolastico pubblico in esito all’intervenuta autorizzazione da parte del dirigente scolastico a ciò preposto.

Diversamente, laddove la suddetta autorizzazione non venga richiesta ovvero, se richiesta, non venga rilasciata, l’iscritto deve essere cancellato dalla sezione ordinaria dell’Albo. In tale ultimo caso, questi potrà richiedere l’inserimento nell’elenco speciale dei non esercenti. Non è invece possibile il trasferimento d’ufficio nel suddetto elenco, dal momento che l’art. 34, comma 8, D.Lgs. n. 139/2005 dispone che “Coloro che, a norma dell’art. 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6”.

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