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Decreto fiscale e lavoro autonomo: gli interessi sono redditi di capitale

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Il nuovo Decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno, interviene anche in materia di determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Il testo approvato infatti chiarisce due importanti aspetti legati alla dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2024.

In particolare viene messo nero su bianco che:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Con un ulteriore intervento il Decreto dispone che la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero è ammessa anche se pagate con mezzi non tracciabili (in tal senso il comunicato stampa del Governo).

È confermato invece che le spese sostenute in Italia – sempre riferite a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i predetti autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi – sono deducibili solo se effettuate attraverso i metodi tracciabili di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

In attesa di conferme ufficiali, considerato che dal 1° gennaio 2025, post D.Lgs. n. 192/2024 tali spese sono considerate quale componente indeducibile, tale previsione dovrebbe riguardare la sola ipotesi di deduzione ai sensi dell’art. 54-ter del TUIR. Non è da escludere però che la tracciabilità abbia effetti anche ai fini della non imponibilità delle spese prevista dallo stesso Decreto n. 192.

Sempre il nuovo Decreto dispone che, al pari delle imprese (vedi comma 81, lettera d), Legge n. 207/2024), la deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

L’obbligo di pagamento tracciabile (sempre nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno d’imposta) dovrebbe scattare rispetto alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto.

L’individuazione delle spese di rappresentanza anche per i professionisti segue le indicazioni previste per il reddito d’impresa (circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E 2009).

Da qui, il D.M. 19 novembre 2008, MEF, dispone che sono considerate spese di rappresentanza inerenti, sempreché’ effettivamente sostenute e documentate: le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Il Decreto fornisce anche un elenco di spese che possono essere considerate di rappresentanza ai fini della norma in esame.

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