Istituito il codice tributo “6897”, utilizzabile per fruire del “bonus formazione”, cioè del credito d’imposta riconosciuto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0.
Si ricorda che all’agevolazione – disciplinata dall’art. 1, commi da 46 a 56 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dal D.M. 4 maggio 2018– sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
In particolare, costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa.
In tal caso, tuttavia, sono ammesse solo le attività commissionate ai seguenti soggetti:
La misura è stata prorogata al 2019 dall’art. 1, commi da 78 a 81, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).
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