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Colonnine di ricarica veicoli elettrici: Iva al 10% solo se installate unitamente all’impianto fotovoltaico

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Nel caso in cui la colonnina di ricarica del veicolo elettrico sia fornita ed installata unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, la relativa fornitura beneficia dell’aliquota Iva del 10 per cento, prevista per “gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, ai sensi rispettivamente dei numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Nel caso in cui invece la colonnina sia installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico, si applica l’aliquota Iva ordinaria, fermo restando l’eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 luglio 2020, n. 218.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 16-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – introdotto dall’art. 1, comma 1039, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) – sono detraibili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. In particolare, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (al riguardo si rinvia alla Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E).

Per effetto dell’art. 119 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) – approvato nei giorni scorsi dalla Camera ed ora all’esame del Senato – la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi ammessi dalla norma, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. È comunque possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  1. per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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