A seguito dell’entrata in vigore della “legge Cirinnà” (Legge 20 maggio 2016, n. 76, nota anche come legge sulle unioni civili), può accedere al regime di comunione legale anche chi non è coniugato né civilmente unito (cioè celibe o nubile): lo ha precisato il Consiglio nazionale del Notariato con lo Studio n. 196-2017/C, approvato il 24 gennaio 2018.
Nel documento si sottolinea inoltre quanto segue:
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Notariato auspica che la Pubblica Amministrazione “riveda la propria posizione”. In caso contrario – avverte lo studio in esame – “sul piano delle conseguenze, la teoria della pubblicità porta a conclusioni molto nette”.
Ammesso infatti che la pubblicità della Legge n. 76/2016 possa essere limitata all’atto (anziché ai suoi effetti) la “scienza legale” è realizzata (e con essa la pubblicità stessa e l’opponibilità ai terzi) solo se il contratto di convivenza indicato dal certificato anagrafico sia concretamente rintracciabile da chiunque secondo i meccanismi propri dell’ordinamento.
Cosa che accade se esso è stipulato per atto di notaio e conservato a raccolta; in tutti gli altri casi (atto rilasciato, atto redatto dall’avvocato), invece, la conoscibilità non viene realizzata.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.