Ai sensi dell’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), “Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”; l’art. 1 comma 2, appunto, dispone che “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
Per la Cassazione, però, in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, per effetto del richiamato art. 3 – il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale – va esclusa l’applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass. 9 dicembre 2009, n. 25722).
Peraltro si consideri che:
Le considerazioni che precedono sono state ora ribadite dalla quinta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 febbraio 2018, n. 8940 , depositata lo scorso 11 aprile.
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