La cancellazione delle società di persone e di capitali dal Registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo: tale situazione si determina con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), oppure a decorrere dal 1° gennaio 2004, se anteriore.
Tale principio – espresso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (si veda ad esempio la sentenza n. 4060/2010) – è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioè la successione degli eredi nelle situazioni soggettive facenti capo al defunto.
In virtù della cancellazione, infatti:
Nei medesimi termini si è pronunciata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 5 luglio 2018, n. 17641.
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